08.04.2013 – n. 8527 – Cassazione Civile Sez. II
La carenza di consenso informato non genera invalidità del rapporto medico-professionale
Corte di Cassazione Civile, sezione seconda, sentenza n. 8527 dell’8 Aprile 2013. Il consenso informato consiste nell’onere posto dall’ordinamento in capo al medico professionista di informare il paziente circa la natura e la portata dei trattamenti terapeutici o degli esami diagnostici che il sanitario stesso ritiene opportuno applicare.