19.02.2013 - n. 4029 - Cassazione Civile Sezione III
Gli effetti della omessa comunicazione di dati sanitari
Sulla falsariga di una precedente sentenza (cfr. sent. 13547/12 - alt allo scaricabarile) ancora una pronuncia degli ermellini in tema di inadeguata trasmissione di dati sanitari tra un professionista e l’altro, essenziale per evitare errori e gravi danni al paziente, ove la responsabilità del curante non finisce con il ricovero paziente. Nella fattispecie trattasi di materia ginecologica ma il principio, come sempre, sia in ambito giuridico che deontologico, riguarda anche il medico e l’odontoiatra.