Pochi giorni fa abbiamo avuto il piacere di partecipare ad un corso di aggiornamento in tema di “Conciliazione in Sanità” c/o la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Firenze, curiosi di sapere quale direzione prenderà la materia della conciliazione dopo la pubblicazione del D.L. n° 28 del 04-03-2010 (G.U. n. 53 del 5-3-2010)
Nel corso dell’incontro non c’è stato il bisogno di chiarire i “termini” della questione in quanto il legislatore, già nell’Art. 1, è stato decisamente esplicito definendo come:
a) mediazione: l'attivita', comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o piu' soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa;
b) mediatore: la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo;
c) conciliazione: la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione
Nel commento al decreto si sottolineava la necessità di “garantire la riservatezza” del procedimento nonché la “imparzialità e l’idoneità” del mediatore “al corretto e sollecito espletamento dell’incarico”. (Art. 9)
La responsabilità medica e il risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti sono stati ricompresi nelle fattispecie di applicazione del Decreto (Art 5 );
In questi casi, ai sensi dell’Art. 8, essendo richiesta una specifica competenza tecnica, l’organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari (definiti anche co-mediatori o co-conciliatori).
Quando l’interesse è il bene salute è indispensabile, quindi, la presenza di un medico, in particolare un medico-legale o – in campo odontoiatrico – un odontoiatra legale, in funzione di conciliatore ovvero di co-conciliatore.
Atteso che la possibilità di ascolto è elemento che caratterizza particolarmente la mediazione, è stato posto l’accento sulla confidenzialità dell’intervento del mediatore, con abbattimento/riduzione delle barriere strategiche difensive tipiche delle parti.
Una crescita, dunque, per il medico legale che dovrebbe ampliare i propri orizzonti in un’ottica non specificamente o semplicemente valutativa alla quale, da sempre, è abituato: un approccio culturale e operativo nuovo e diverso, proprio per questo affascinante.