L’obbligo del segreto professionale deriva dall’esigenza di tutela della vita privata del singolo cittadino ed è imposto dal Codice di Deontologia Medica (artt. 10 , 11, 12 c.d.) e dalla normativa penale (art. 326 c.p. Rivelazione ed utilizzazione di segreti d’ufficio; art. 622 c.p. Rivelazione di segreto professionale)
Il reato previsto dall’art. 326 c.p. riguarda pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio (art. 357-358 c.p.), l’azione è punita con la reclusione e procedibile d’ufficio.
Il reato previsto dall’art. 622 c.p. interessa chiunque venga a conoscenza di informazioni per il proprio stato o lavoro; la sua sussistenza sostanzia un reato meno grave rispetto al precedente: è necessario che la persona offesa sia stato danneggiata dalla rivelazione; il reato è punibile a querela della persona offesa; prevede la reclusione o la multa.
In tali reati possono concorrere oltre il sanitario anche terze persone che abbiano ricevuto e successivamente diffusa la notizia (Cass. Sez Unite Sent. 28 Novembre 1981 in Giust. Penale 1982,III,135); nel caso dell’attività dentistica, oltre al sanitario, possiamo intendere anche gli altri componenti il personale ausiliario (assistenti e igieniste dentali, odontotecnici).
La rivelazione per giusta causa esclude la sussistenza del reato e tale situazione si realizza nelle seguenti condizioni:
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specifico ordine del legislatore come ad esempio la denuncia di malattie infettive;
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disposizioni dell’autorità giudiziaria (art. 51 c.p. Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere); o amministrativa come la denuncia di reati, obbligo del referto, richieste di informazioni;
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motivi socialmente rilevanti come ad esempio per difendersi da false accuse mosse dal paziente al sanitario o documento giustificativo per la presentazione della parcella all’Ordine dei Medici;
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il caso in cui l’ammalato riveli a terzi la sua malattia o esoneri il sanitario dal tenere il segreto (art. 50 c.p. Consenso dell’avente diritto).
Fonte:
F. Montagna, D. De Leo, P.O. Carli: “La responsabilità nella professione odontoiatrica” Promoass ed. – 1998, 104.