Qualora ci si trovi di fronte ad esame di casi in cui sono presenti palesi insufficienze di elementi per una corretta decisione, il consulente tecnico (C. T.) non può allora che fermarsi dinanzi ad eventuali lacune probatorie (si pensi al caso delle omissioni contenute nelle cartelle cliniche) o, comunque, dinanzi alla mancanza di dati documentali, esami radiologici radiogrammi o di altre fonti di prova, lacune e mancanze che gli impediscano di completare o, alla radice, esprimere la sua spiegazione della causa dell'evento di danno che si imputa alle prestazioni somministrate al paziente-danneggiato.
Dinanzi a situazioni siffatte, il medico legale deve dare atto delle lacune probatorie ed indicarne la loro rilevanza in termini di impedimento alla ricostruzione tecnico-scientifica del nesso causale, laddove possibile individuando, in considerazione di ogni altro dato disponibile e di eventuali circostanze documentate o dimostrate per altre vie, in quale misura l'accessibilità alle informazioni mancanti avrebbe potuto condurre ad una spiegazione medico-legale della sequenza causale.