La sentenza conferma la recente giurisprudenza circa la risarcibilità di “ogni tipo di pregiudizio non patrimoniale” derivato da una prestazione sanitaria in assenza di consenso, anche se l’intervento è stato eseguito “ex lege artis” e senza danno per il paziente, essendo leso il suo diritto di autodeterminazione; sono, ovviamente, tutte da dimostrare le tangibili conseguenze della lesione di tale diritto.
Per quanto concerne il danno biologico eventualmente derivato, precisa la Suprema Corte, esso non è risarcibile automaticamente; risulta necessaria una rigorosa e corretta valutazione del nesso causale tra la mancata possibilità di autodeterminarsi - in difetto di consenso - e il danno biologico riportato; spetta al paziente dimostrare che conoscendo il rischio non si sarebbe sottoposto all’intervento proposto; onere della prova, quindi, a suo carico.