La società di assicurazione, in virtù della polizza per responsabilità civile, è obbligata a rifondere all’assicurato esclusivamente l’ammontare dell’importo da questi dovuto al danneggiato per i danni involontariamente cagionati per colpa professionale. Non rientra in questa fattispecie la restituzione degli onorari professionali, che altro non è che il corrispettivo dovuto come conseguenza della risoluzione del contratto per inadempimento.
E’ quanto affermato dalla sentenza di primo grado e confermato dalla Corte di Appello di Roma, sez. II, il 09 ottobre 2008, che ha condannato l’odontoiatra a restituire parte degli onorari ricevuti in virtù della mancata riduzione della sindrome algico-disfunzionale delle articolazioni temporo-mandibolari a seguito della incongruità delle cure.