I fatti. Due operatori della comunità avevano deciso di accompagnare in ospedale una donna, ospite da pochissimo, perché molto sofferente. Ma, durante il tragitto, erano stati fermati telefonicamente prima dal responsabile per la disintossicazione e poi dal direttore del centro, che avevano loro ordinato di tornare indietro, convinti che la ragazza stesse simulando. La sera stessa era stata visitata dal medico di guardia medica, ma il mattino successivo in preda a dolori lancinanti era stata finalmente accompagnata in ospedale dove era morta poco dopo per un collasso dovuto a shock settico da peritonite. Il tribunale di Lecce ha ritenuto responsabili del decesso il direttore della comunità e il responsabile del reparto, perché in assenza di riscontri medici avevano deciso di impedire un ricovero che avrebbe salvato la vita dell’ospite. Ma la Corte d’appello li ha assolti «perché il fattonon sussiste», sostenendo che la visita della guardia medica e il suo errore diagnostico avessero agito, ai sensi dell’articolo 41 del Codice penale, da «causa sopravvenuta» idonea da sola a escludere il nesso di causalità.
La sentenza. La Cassazione riconosce che l’oggetto della controversia riguarda uno dei temi «di maggiore complessità del diritto penale». E, richiamando la teoria della causalità umana secondo cui la causa sopravvenuta deve avere carattere «assolutamente anomalo ed eccezionale », boccia il ragionamento dei giudici d’appello, annullando la pronuncia e rinviando il caso ad altra sezione della Corte leccese.
«La condotta del medico che ha visitato la paziente - si legge nella sentenza - non può essere ritenuta abnorme o imprevedibile perché non è eccezionale la condotta di un medico che affronti senza l’osservanza delle regole dell’arte medica il caso sottopostigli». Più in generale, comunque, «eccezionale e imprevedibile non è certo la condotta di chi si inserisce in una condotta negligente da altri tenuta ». Come a dire: chi interviene dopo colposamente non annulla il “peccato originario”. Chi lo commette deve risponderne.
Fonte: M. Perrone
Sole 24h Sanità - 13-19 aprile 2010
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